Art. 34.
(Finanziamento dell'Agenzia).

      1. L'onere finanziario derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia

 

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è valutato in 7.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

          a) assegnando ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per la successiva riassegnazione all'Agenzia, le somme di cui all'articolo 33;

          b) mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

      3. Il Ministro dell'economia e delle fiinanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.